Chiunque intenda effettuare opere edilizie come di seguito elencate deve dare comunicazione di inizio lavori al Comune ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 cosi come modificato dall’art. 5 della legge n. 73/2010 Sono così classificati gli interventi edilizi che riguardano le opere di finitura, di riparazione, di rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti anche con l’impiego di materiali diversi, purché risultino compatibili con norme e regolamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria interventi volti all’ eliminazione barriere architettoniche senza modifica di sagoma, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra finalizzati all’attività agricola, serre mobili e stagionali sprovviste di muratura, opere temporanee da rimuovere entro 90 giorni, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici